Certificazioni anagrafiche
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizi demografici
Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Servizi demografici
Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito
Di cosa si tratta
A seguito dell’ entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), ed alle modifiche apportate al DPR 445/2000 si comunica che dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA I PRIVATI.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 , ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
L’Ufficiale d’Anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell’interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra i privati, applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
Precisazioni
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
MODULISTICA
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Modello di dichiarazione completo di tutte le certificazioni (art. 46 D.P.R. del 28 Dicembre 2000)
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni semplificato - Modello di dichiarazione per certificazioni semplificato (art. 46 D.P.R. del 28 Dicembre 2000)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in rapporti tra privati (art. 2, 21 comma 2 e 47 del D.P.R. 445/2000)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - successione con testamento
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - successione senza testamento