Pubblicazioni di matrimonio - Comune di Terre del Reno

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Pubblicazioni di matrimonio

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizi demografici

Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Servizi demografici

Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito

Cosa sono

Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

Modalità e procedimento

La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza. In questa sede verrà fatta compilare un'autocertificazione contenente la nascita, la cittadinanza, la residenza e  lo stato libero dei nubendi.

La richiesta di pubblicazione deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:

  1. il nome e il cognome;
  2. la data e il luogo di nascita;
  3. la cittadinanza;
  4. la residenza, la libertà di stato;
  5. se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
  6. se hanno già contratto matrimonio;
  7. se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
  8. se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione. I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all’albo pretorio per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.

Documenti

  • documenti d'identità dei nubendi;
  •  richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato);
  •  per gli stranieri  nulla osta  rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti;
  •  per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni,  Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori di Bologna.

Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

Tempi

L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni. Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

Costi

Una marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residenti in Comuni diversi).

Casi Particolari

Nei casi in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di fare la richiesta all'ufficio competente, può dare incarico, ad altra persona di fare richiesta in nome e per conto suo.Per i casi o situazioni particolari rivolgersi direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile. 

I requisiti necessari per contrarre matrimonio

Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.

L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.

L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.

La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).

Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.

L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.

A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato multiplo – residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
Al contrario, se l’ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previsto dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del Dpr 396/2000. Egli pertanto deve rilasciare ai nubendi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto. A questo rifiuto i nubendi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile).

Ma è possibile che esista un impedimento che non sia riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione.
Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di un nubendo non sia stata apposta una annotazione di interdizione o di un matrimonio o di una adozione.
L’ufficiale di stato civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso.

La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due nubendi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.

MODULISTICA

Richiesta pubblicazione di matrimonio

 

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