CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Il “Programma Regionale per la concessione dei contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazioni”, rinnovato con DG.R. n. 760/2024, non ha una scadenza ma rimarrà attivo fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Con il presente Avviso pubblico si intende favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari.
La domanda di contributo deve essere presentata dal locatore (proprietario dell’immobile)in forma di autodichiarazione tramite il MODULO ON LINE reperibile sul sito www.acerferrara.it, accessibile mediante registrazione al sito internet di Acer Ferrara - Distretto Ovest ovvero utilizzando le proprie credenziali SPID.
ACER Ferrara è stata delegata da tutti i Distretti socio-sanitari della provincia di Ferrara a gestire le procedure amministrative e contabili per l’erogazione dei presenti contributi agli aventi diritto.
ACER Ferrara è autorizzata a raccogliere ed istruire le istanze di contributo fino alla data del 31/12/2024. Dell’eventuale proroga del termine ne sarà data tempestivamente notizia sul sito internet di ACER Ferrara e sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto.
Per ogni ulteriore elemento di dettaglio si rimanda al Bando integrale reperibile sul sito di ACER Ferrara e sui siti di tutti i Comuni della Provincia del Distretto Ovest, dove sarà possibile reperire anche la modulistica occorrente per la domanda, i contatti telefonici e di posta elettronica per eventuali informazioni.
Requisiti per l’ammissione al contributo
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni con riferimento al locatore ed al conduttore:
• Cittadinanza italiana;
oppure
• Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
oppure
• Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, purché i richiedenti siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i.. In caso di permesso di soggiorno o carta
di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. Prima dell'erogazione del contributo, ACER Ferrara provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura
• Titolarità o contitolarità del contratto rinegoziato ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo;
• Titolarità o contitolarità di un atto di rinegoziazione del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Per l’ammissione al contributo, inoltre, devono sussistere, al momento della presentazione della domanda, con riferimento al conduttore, le seguenti condizioni:
• Valore ISEE ordinario, oppure corrente, in corso di validità, non superiore ad euro 35.000,00. Nel caso di rinegoziazione cointestata a più conduttori che appartengano a nuclei ISEE diversi, la somma del valore ISEE dei nuclei a cui i conduttori appartengono non deve essere superiore ad euro 35.000,00;
• Residenza oppure dimora abituale nell’alloggio oggetto della rinegoziazione.
A quanto ammontano i contributi
Sono previste due tipologie di rinegoziazione con relativa graduazione dei contributi.
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1 L. 431/98) o concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98)
La riduzione deve essere di almeno il 20% ed applicata per una durata minima non inferiore a 6 mesi. Il canone mensile rinegoziato non può comunque essere superiore a 800 €.
Il contributo è pari:
A. Durata tra 6 e 12 mesi: contributo pari al 70% del mancato introito, comunque non superiore a 1.500 €.
B. Durata tra 13 e 18 mesi: contributo pari all’ 80% del mancato introito, comunque non superiore a 2.500 €.
C. Durata oltre 18 mesi: contributo pari al 90% del mancato introito, comunque non superiore a 3.000 €
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, al netto delle spese condominiali ed accessorie.
2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1, L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98)
Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque essere superiore ad € 700.
Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con un contributo massimo, comunque non superiore ad € 4.000.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.
Con riferimento all’annualità 2024 del programma, le rinegoziazioni dei canoni indicate ai punti precedenti devono essere intervenute in data successiva al 02/11/2023 e, nelle annualità successive, la stipula deve avvenire dopo il 02/11 dell’anno precedente.
L’efficacia della rinegoziazione non può essere anteriore alla data della stipula dell’atto di rinegoziazione stesso.
3) Cause di esclusione dal contributo e incompatibilità
Non possono essere beneficiari dei contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione i nuclei familiari assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
I benefici del presente Programma non sono altresì cumulabili con quelli del cosiddetto “Fondo Affitto” (L 431/1998 e LR 24/2001), pertanto per l’intera vigenza del contratto rinegoziato, i componenti del nucleo ISEE dei conduttori non possono presentare domanda per il contributo relativo al “Fondo Affitto”.
Non devono esistere, tra locatore e conduttore, rapporti di coniugio oppure di parentela entro il terzo grado oppure di affinità entro il secondo grado.
4) Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato in modalità “a bando aperto”, senza la formulazione di una graduatoria distrettuale.
Pertanto, i contributi verranno concessi in favore dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Distretto, secondo un criterio di priorità per ordine di arrivo delle domande, certificato dalla data e dall’ora assegnata dal sistema informatico di protocollazione al momento della presentazione della domanda.
I contributi verranno erogati direttamente ai locatori (proprietari degli immobili).
Per informazioni e chiarimenti sull'Avviso è possibile contattare i seguenti numeri di ACER Ferrara: 0532/230363 - 0532/230346 nei seguenti giorni ed orari: da lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e martedì dalle 15.30 alle 17.00.
Inoltre è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: jacopo.crosato@acerferrara.it.