Separazioni e Divorzi - Comune di Terre del Reno

Canali tematici | Identità, Residenza, Cittadinanza | Tipologia servizi erogati | Separazioni e Divorzi - Comune di Terre del Reno

Separazioni e Divorzi in Comune

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizi demografici

Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Servizi demografici

Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito

Di cosa si tratta

L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • Di residenza di uno dei coniugi
  • In cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione
  • In cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
  • In cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che in comune:

  • Non abbiano figli minori;
  • Non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • Non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  • Non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • Raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio (c.d. assegno divorzile).

Non è ammessa la previsione della

  • Corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).
  • In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di ci sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come avviare la procedura

Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti. Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 gg. dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e mancata conferma dell’accordo.

Documenti da presentare

  • Documenti di identità;
  • (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso.
  • (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00 da versare in contanti all’atto della firma dell’accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

MODULISTICA

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (0 valutazioni)