Dichiarazione di nascita - Comune di Terre del Reno

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Dichiarazione di nascita

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizi demografici

Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Servizi demografici

Responsabile dell'ufficio: D.ssa Maria Elena Bollini
Telefono: 0532/844417-844418 (sede di Sant'Agostino) - 0532/844480-844481 (sede di Mirabello)
Email: demografici@comune.terredelreno.fe.it
Contatti: Sede di Sant' Agostino: Via Dante Alighieri n. 2 Piano Terra - Sede di Mirabello: Corso Italia n. 373 Piano terra (entrata a lato dell' edificio)
Operatori: Marisa Canella, Cristina Diegoli, Martina Gennari, Mara Neri
Orari: Consultare la relativa sezione nel sito

Cos'è

La denuncia di nascita è l’atto con il quale si comunica formalmente la nascita di un bambino se gli stessi sono coniugati tra loro.

Chi è abilitato a rendere la dichiarazione

La dichiarazione di nascita può essere effettuata da uno dei due genitori.
Solo in caso di filiazione naturale (genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale) la dichiarazione deve essere resa personalmente da entrambi i genitori o dal solo genitore che intende riconoscere il neonato.
La denuncia può essere resa anche da un procuratore speciale dei genitori ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.

Dove effettuare la Denuncia di Nascita

La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:

  • presso il Comune di nascita: entro 10 gg. dalla nascita, il genitore, o suo procuraore, deve presentarsi all’ufficio nascite del Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido e l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • presso il Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all’ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita.

Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per le nascite avvenute nell’abitazione privata, l’interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il Comune di nascita o presso il Comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.

Documentazione da presentare

  • Documento di identità valido del dichiarante;
  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l’italiano, è necessaria l’assistenza di un interprete.

Informazioni sul nome e cognome:

La legge italiana prevede quanto segue.

Non è possibile scegliere per il figlio lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, oppure un cognome come nome. Il nome deve rispettare il sesso del nato, non può essere vergognoso o ridicolo. Il nome può essere composto al massimo da tre elementi, che costituiranno comunque tutti parte integrante del nome, cioè varranno come primo nome. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano con possibilità di estensione delle leettere J, K, X, Y, W. Al figlio di genitori stranieri si applica la normativa di cui agli articoli 24 e 35 della Legge 218/1995. L’attribuzione del cognome e del nome al neonato è regolata dalla legge dello stato di appartenenza.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'attribuzione automatica del solo cognome paterno alle figlie e ai figli (sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022).
Le nuove disposizioni permettono l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori, nella sequenza da loro scelta (paterno + materno o materno + paterno), fatta salva la possibilità per i genitori di attribuire, di comune accordo, il solo cognome di uno dei due (paterno o materno).

La disposizione riguarda il figlio legittimo ed il figlio naturale (nato cioè da genitori non legati tra loro da matrimonio) che sia stato riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita.

E' previsto un intervento del legislatore per normare alcuni effetti derivanti dalla sentenza, quali la necessità che i figli/e degli stessi genitori abbiano lo stesso cognome, come anche la necessità di evitare il meccanismo di moltiplicazione dei cognomi col procedere delle generazioni.

Iscrizione del neonato all’Anagrafe

Il regolamento anagrafico prevede che l’Ufficio di Stato Civile trasmetta la comunicazione della nascita del bambino entro tre giorni dalla denuncia, all’Anagrafe del Comune di residenza della madre. L’Ufficiale d’Anagrafe provvederà nei tre giorni successivi a registrare il bambino nello stato di famiglia della madre, senza bisogno di alcuna formalità da parte degli interesati.

I genitori stranieri devono provvedere a registrare il neonato rivolgendosi all’Autorità consolare dello stato di appartenenza. Tale autorità rilascerà documentazione che certifica l’attribuzione di quella cittadinanza al fine di poterla registrare in anagrafe. I genitori dovranno inoltre richiedere per il neonato il permesso di soggiorno in Questura.

La certificazione relativa alla nascita

E’ possibile acquisire dall’Ufficio di Stato Civile che ha registrato la nascita:

  • Il Certificato di nascita: certifica il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di registrazione della nascita ed il numero dell’atto di nascita;
  • L’Estratto per riassunto dell’atto di nascita: certifica il cognome, il nome, sesso, data e luogo di nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali. Su richiesta dei genitori può essere indicata la paternità e maternità;
  • La copia integrale dell’atto di nascita (copia conforme dell’atto originale): può essere rilasciata solo per motivato interesse qualora non vi sia divieto di legge.

Le certificazioni di Stato Civile sono esenti da qualsiasi imposta o diritto.

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