Addizionale Comunale all’IRPEF

Personale, Tributi

Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

I Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall’anno 2011).

Dall’anno 2020 l’aliquota in vigore è quella confermata nella misura dello 0,75%, con deliberazione n. 147 del 07.06.2017.

 

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Pagina aggiornata il 20/11/2025

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